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sindacato nazionale quadri FEDERQUADRI

 

 

 

 

 

 


 



FEDERQUADRI

SINDACATO NAZIONALE QUADRI


Il presente sito web rappresenta il giornale di FEDERQUADRI.
Esso conterrà scritti di colleghi e editoriali del presidente relativi a tematiche del mondo dei quadri, ad argomenti di arte, cultura,e problemi sociali.

Il direttore responsabile del giornale  è il Sig.Bolzonella Ennio, presidente di Federquadri.
Il presente giornale telematico andrà a sostituire il ns.quadrimestrale cartaceo
FQ COMUNICAZIONE QUADRI
regolarmente registrato presso il tribunale di MILANO con il n.317 del 23.05.1992.

“E’ PIU’ FACILE ADOSSARE LE COLPE AGLI ALTRI CHE RICONOSCERLE COME NOSTRE”

 

Alcuni amici mi hanno suggerito di andare a leggere un articolo che compare nel sito di FEDERMANAGER.

L’articolo  “Progetto Manager del 10.05.10”

 

Si dice” non è più il tempo degli orticelli” Che fanno i soggetti che rappresentano i dirigenti, i quadri ed i consulenti? Cosa fa il mondo delle professioni? Delle alte professionalità e dei lavoratori della conoscenza?

Al momento poco o nulla di concreto, assistono a quanto accade attorno a loro…. E fanno ben poco per trovare una sintesi, per individuare proposte e temi condivisi, prevalgono gli orgogli di appartenenza e piccoli e grandi egoismi.

Si disserta, poi, sulla necessità di riavvicinamento con Manager Italia.

 Per quanto concerne i quadri si afferma che non c’è più spazio per sigle e siglette che non riescono ad opporsi a politiche contrattuali, si fa riferimento alla Casa Comune del management. Si fa riferimento alla Associazione Quadri Fiat ANQUI e si afferma che “sta annegando in un patto associativo con CISL, patto che nega e svilisce il ruolo di questa figura, Si afferma che l’azione congiunta di Federmanager e Manager Italia potrebbe essere utile per rinnovare un sistema di rappresentanza non più compatibile con gli attuali modelli organizzativi.

Ora, se dovessi valutare l’articolo come un esercizio didattico direi che è scritto bene, MA…

Visto che va letto come “modo di pensare del management di Federmanager” devo precisare alcune cose:

La rottura tra Federmanager e Manager Italia (ex Fendac) e l’uscita della federazione dirigenti commercio e servizi da CIDA ed il blocco dei rapporti tra le due federazioni dei dirigenti ha origine proprio dalla “casa” di chi scrive, cioè Federmanager che, a fronte della quota che versava in CIDA ne voleva la presidenza, ed il relativo controllo.

Il problema di sigle e siglette sindacali dei quadri, NOI, pur non essendo dirigenti, lo avevamo capito molti anni fa, tant’è che nel 2000, dopo aver riunito cinque sigle sindacali in un’unica confederazione, sotto la nuova sigla CUQ avevamo sottoscritto un patto di collaborazione con CIDA, per operare insieme su temi comuni ed iniziare la costruzione di quella che doveva essere la “CASA COMUNE”.

Il primo tentativo è stato tra Federquadri e Fendac. Tentativo fallito in quanto Fendac ci voleva subalterni e non co-partners. Tanto è vero che, a dimostrazione che la sua finalità era la “Casa Comune” ha costituito al suo interno la federazione quadri.

C’è, poi, stato il tentativo tra Federquadri e Federmanager. Tentativo riuscito con la sottoscrizione di un patto associativo nel quale si dichiarava, tra l’altro, che Federquadri, per Federmanager, era la federazione che rappresentava tutti i quadri.

L’idillio tra Federquadri e Federmanager è durato pochissimo.

Qualcuno della struttura di vertice, e l’attuale presidente Federmanager LO SA molto bene, ha sottoscritto,segretamente un patto di alleanza con un’altra federazione dei quadri, Italquadri,”mentre la stessa Italquadri cercava un accordo con federquadri  che aveva, per il patto sottoscritto, la rappresentanza di tutti i quadri che volevano entrare nella casa del management industria.

Poco tempo dopo l’attuale presidente Federmanager metteva i vertici di Federquadri di fronte alla scelta di accettare di fondersi in Italquadri, rinunciando alla sua storica sigla e titolarità, O USCIRE DALLA FEDERAZIONE DIRIGENTI.

Questo, secondo alcuni, è il modo per lavorare insieme.

Mi sarebbe piaciuto che l’autore dell’articolo  in premessa, avesse scritto dei successi che, grazie a Lui e alla dirigenza, i quadri avevano ottenuto con i successivi rinnovi contrattuali. Cosa che non mi risulta si sia verificata,  i dirigenti  di Manager Italia e  quelli di Federmanager non rappresentano, e non possono farlo, la categoria dei quadri nei rinnovi contrattuali.

Per ultimo, anziché scrivere di ANQUI, magari basandosi su notizie riportate e tendenziose, consiglio di guardare “ la trave nel proprio occhio anziché la pagliuzza nell’occhio altrui”

e.b.

 

 

 

 

 

 



****** ULTIMISSIME******

Oggi 29.09.04 tra la direzione ACTV s.p.a. e la presidenza FEDERQUADRI stato firmato un verbale di Accordo Sindacale Aziendale con il quale ACTV si impegna dal 01.01.05 ad iscrivere i suoi quadri aziendali a un fondo o compagnia di assicurazione per una assistenza sanitaria integrativa.
(Per chi non lo sa ACTV l'azienda trasporti urbani che opera in Venezia e terraferma.)
Un vivo ringraziamento al dr. M.Bassini, capo del personale ACTV ed al Presidente della società che hanno dimostrato di riconoscere che la professionalità e la responsabilità vanno premiate e che i QUADRI,sono per l'ACTV, il tramite ed il veicolo più significativo tra le politiche direzionali ed il resto della popolazione aziendale.



N.B. ** clicca in basso a destra, per accedere alla mia e.mail

 

NON DIMENTICARE DI VISIONARE ANCHE  IL LINK DI ITALIA LAVORO RIFERITO ALLA RICOLLOCAZIONE DEI QUADRI.



ALTRO IMPORTANTE OBIETTIVO RAGGIUNTO!!!!!!!!!

               OGGI  12 LUGLIO 2005

      ABBIAMO SOTTOSCRITTO UNA CONVENZIONE CON LO STUDIO LEGALE JURE CIVES DI S.DONA' DI PIAVE GRAZIE ALLA QUALE AGLI ISCRITTI FEDERQUADRI VIENE DATA ASSISTENZA LEGALE GRATUITA IN CASO DI CAUSA DI LAVORO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE.


LA CONVENZIONE CON JURE CIVES E' STATA RINNOVATA

 

ebolzonella@aliceposta.it 

 

 

 

 

 

 

 

 


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MATRIMONIO DIRIGENTI E QUADRI
E' POSSIBILE??


Cercherò di tratteggiare un quadro che possa dare l'idea dei tanti tentativi esperiti e dei relativi risultati, lasciando che sia il lettore a trarre la sua personale opinione senza essere influenzato dalle mie modeste considerazioni.
A tale scopo inizio con il segnalarVi lo studio elaborato nel Settembre 1994 da un gruppo di lavoro incaricato dalla Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda (CIDA).
Da tale elaborato ho estrapolato alcuni concetti e/o considerazioni per aiutare il lettore a capire le motivazioni che già da allora erano la premessa per un futuro "matrimonio" tra dirigenti e quadri.
* L'evoluzione della considerazione normativa, la non raggiunta identità sindacale dei quadri, la specificità della situazione italiana all'interno della CEC e i profondi cambiamenti intervenuti e prefigurabili nell'assetto delle aziende hanno indotto la Confederazione a rivisitare questo delicato tema al fine di pervenire a decisioni politiche e organizzative che cogliessero il cambiamento in atto prefigurando l'evoluzione delle federazioni dei dirigenti e della stessa CIDA.
Il gruppo di lavoro ha esaminato l'intero panorama situazionale, organizzativo, legislativo e sindacale del mondo dei dirigenti e quadri d'azienda e ha prodotto la presente ricerca .
*
IL PANORAMA ATTUALE E LE LINEE DI TENDENZA.
Cambiamenti intervenuti nei mondi della dirigenza e dei quadri, le rispettive analogie/differenze sia dal punto di vista Sindacale che di Ruolo.
DIRIGENTI
Una categoria variegata il cui sviluppo ha subito un brusco arresto che la sola e pur grave situazione congiunturale 92/94 giustifica solo in parte.Le cause più significative di tale fenomeno sono:Il costo del lavoro dirigenziale molto alto,erosione rapporto costi e benefici dovuta al crescente peso dei contributi previdenziali,degli oneri impropri e di solidarietà, oltre all'aumento dei costi per recessi unilaterali decisi dalle aziende, la diffusione verso il basso di un sempre maggior numero di dati e informazioni sottrae al management l'esclusività dei supporti cognitivi e li distribuisce ai quadri.
Il "Cervello" delle imprese vedrà sostanzialmente modificarsi la propria composizione professionale e le aziende tenderanno a liberarsi dell'attuale management privilegiando giovani talenti:Quadri o Professional ad elevato potenziale cui somministrare formazione interdisciplinare e disegnare per loro precisi sentieri di carriera.
Questo panorama di concause ha ripercussioni pesanti sulla sopravvivenza dei fondi previdenziali e sanitari dei dirigenti che, quindi, hanno bisogno di essere alimentati da un crescente afflusso di nuovi iscritti.
Forse anche la PAURA di essere sempre meno, di contare sempre meno, di essere più soli che determina l'istanza di aprire la dirigenza a nuove linfe, ANCHE CONTRIBUTIVE oltre che culturalmente analoghe o confinanti quali quelle dei Quadri, dei Professional, e dei Consulenti.
QUADRI

Oltre a rappresentare il forziere aziendale della professionalità e della competenza tecnologica, sono anche l'ingranaggio insostituibile per orchestrare una conduzione aziendale per obiettivi, per gestire politiche meritocratiche, per formare e sviluppare il terreno di cultura ed il potenziale con cui alimentare la fascia dirigenziale di vertice.
Le analogie tra Dirigenti e Quadri riguardano prevalentemente* LA PERCEZIONE DEL RUOLO, L'ATTEGGIAMENTO VERSO LA PROPRIETA', IL VISSUTO ESPERIENZIALE IN TERMINI DI AUTONOMIA DECISIONALE E DI RISCHI, L'ELEVATA PROFESSIONALITA',LA RESPONSABILITA' ANCHE DEL LAVORO DI ALTRI,LA LEADERSHIP, IL BISOGNO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE CONTINUA,DESIDERIO DI MAGGIORE AUTONOMIA E DI UN COINVOLGIMENTO DECISIONALE NELLE SCELTE AZIENDALI, SIA PER LO SVILUPPO DI CARRIERA CHE PER L'AUTOREALIZZAZIONE PROFESSIONALE.
A fronte delle summenzionate considerazioni il gruppo di lavoro ha elaborato le seguenti tre possibili soluzioni:
1) Organizzazione esclusiva dei manager con qualifica di dirigente. Tale scelta comporterebbe per la CIDA la perdita di un numero considerevole di associati e le cui conseguenze potrebbero essere:
Difficoltà crescenti per gli Istituti e i Fondi di Previdenza sostitutiva e integrativa e sanitari con conseguenti riduzioni delle prestazioni o il conseguente aumento degli oneri, da cui la conseguente impossibilità di competere con la concorrenza assicurativa.
Diminuito potere di proselitismo, organizzazioni dei dirigenti falcidiate e spogliate della loro originaria connotazione sindacale diventando Associazioni professionali di servizi con risposte solo a servizi che niente hanno a che vedere con Contratti,Tutele, Previdenze.
Accentuazione dello scollamento tra CIDA e il resto della CEC.
2) Le federazioni della Cida aprono ai Quadri consentendo la loro adesione mediante il pagamento di una quota che dà diritto al tesseramento ad Associazioni Quadri aderenti o affiliate.
I Quadri affiliati potranno fruire dei servizi offerti dalle Associazioni Regionali o Provinciali dei dirigenti e, NELL'AMBITO DI QUESTE ESSERE OSPITATI PER RIUNIONI O ESSERE ASSISTITI PER INIZIATIVE DI PROSELITISMO, PER DIBATTITI O MANIFESTAZIONI DI INTERESSE COMUNE.
IN QUESTO MODO LA CIDA VEDREBBE AUMENTATI I PROPRI ISCRITTI.
Potrebbero essere studiate iscrizioni volontarie ai fondi dei dirigenti con contributi e prestazioni più ridotte.
OPPURE:
Costituzione a livello CIDA della 7 federazione con i seguenti vantaggi:
Adesione a CIDA tramite una specifica federazione non porrebbe problemi alle organizzazioni datorili che hanno come controparte la attuali federazioni aderenti.
Un monitoraggio e controllo dell'universo Quadri.
Il mantenimento degli equilibri rappresentativi tra le federazioni in ambito CIDA sarebbe garantito da specifiche norme statutarie.
Consistente aumento degli iscritti con positiva ricaduta su bilanci federali e confederali.
Ambedue le ipotesi,anche se non comprendono la rappresentanza sindacale dei Quadri, favorirebbero:
La trasformazione della CIDA da sindacato Monocategoriale a Pluricategoriale con riflessi positivi sul piano della rappresentatività sia in campo nazionale che Europeo.
Lo sganciamento dei quadri dalla Triplice.
Iniziative concertate Dirigenti e Quadri,operazioni di lobbyng, produzione di cultura,stampa di categoria e battaglie su temi di comune interesse.
3) Una confederazione Italiana del personale direttivo.
Trattasi di un percorso difficile che richiede tempo, ma che potrebbe consentire l'ingresso nei CCNL,dei quadri, che gestiti dalle Federazioni della CIDA diverrebbero Organizzazioni sindacali di tutto il personale direttivo.
Per la presenza dei Quadri all'interno dei direttivi delle Federazioni della CIDA occorrer trovare regole che NON CONSENTANO AI QUADRI, in futuro quantitativamente pi numerosi dei dirigenti, di surclassare la rappresentanza alterandone la matrice originaria e politica.
I componenti il gruppo di lavoro erano:
Luciano Dionisi funzione pubblica
Guido Gay terziario
Edoardo Lazzati industria
Antonio Mungo assicurazioni
Luigi Stracchi agricoltura
Alfonso Vitolo

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PERCHE' I QUADRI RITENGONO UTILE IL MATRIMONIO CON I DIRIGENTI

PER LE MOLTEPLICI AFFINITA' CHE LI ACCOMUNANO,PERCHE' IN EUROPA QUADRI E DIRIGENTI SONO INSIEME (CADRES), PERCHE' RITENGONO INDISPENSABILE PER LE DUE CATEGORIE AVERE UNA UNICA ABITAZIONE , ESSERE INDIPENDENTI ED INTERDIPENDENTI PER ASSIEME CONTARE DI PIU' NEL CONTESTO DELLA NOSTRA SOCIETA'.
Cosa vogliono i Quadri:
Uniformità di diritti dei quadri nell'ambito della Unione Europea attraverso il recepimento della delibera della Commissione Affari Sociali del Parlamento Europeo del 25.06.93.
In essa attraverso valori professionali "oggettivi" quali il potere direttivo, la delega esterna tecnica o commerciale,l'autonomia decisionale,la responsabilità civile e penale, si cercato di dare uniformità europea alla categoria.
Molto brevemente la Risoluzione del Parlamento Europeo
raccomanda
Il riconoscimento dello stato di Quadro e della sua importanza.
La partecipazione dei Quadri alle trattative per i contratti collettivi
a livello europeo e in ogni paese aderente alla Comunità  Economica Europea.
La libera circolazione dei Quadri in Europa ed il conseguente intreccio dei sistemi pensionistici.
Nella traduzione in italiano della sopra-citata delibera stato erroneamente tradotto "CADRES" in Dirigenti e non invece Dirigenti e Quadri, forse un errore o forse l'ennesima forzatura da parte di qualcuno che non vuole una ulteriore controparte, dimenticando che NEL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI relativo alla risoluzione 2200A del 16.12.66 ed entrato in vigore il 23.03.1976, l'art.22 recita "Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione,che include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri interessi" ed ancora al paragrafo 3 "nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli stati parte del patto del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro riguardante la libertà sindacale ad adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dal citato Patto, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.
In Italia, purtroppo, l'affermazione sostanziale della categoria dei Quadri non ancora avvenuta, nonostante il riconoscimento legislativo della categoria risalga alla legge 190 del 1985.
Lo scorso anno in un convegno tenutosi a Roma ho,in rappresentanza della Federquadri chiesto al Ministro del Lavoro on. Maroni se non riteneva che dopo 18 anni dalla approvazione della legge non fosse arrivato il momento del riconoscimento della ns. rappresentanza sindacale relativamente all'area quadri.
La risposta stata che questo non un problema del governo.


COSA HA FATTO LA FEDERQUADRI .

Insieme a SINQUADRI- SINFUB- ANQUI-CONFEDERQUADRI-ITALQUADRI- ha costituito la CUQ, confederazione unitaria dei quadri, che annovera un numero di iscritti di circa 50.000 quadri.
Tale unione stata voluta per presentarci uniti, e quindi contare di pi, sia a livello nazionale che internazionale nei rapporti con le istituzioni.

FEDERQUADRI ha,inoltre, cercato di costruire una casa comune di quadri e dirigenti, prima con FENDAC (attuale Italiamanager),

poi con FEDERMANAGER, e per finire con la CONFSAL

MA

tutti e tre i tentativi sono falliti.

VEDIAMONE LE MOTIVAZIONI



 

FENDAC- ora MANAGERITALIA

Il 29.11.95 stato costituito il coordinamento quadri/dirigenti per la costruzione di un elaborato fissante le regole per quella che doveva diventare la "CASA COMUNE". Il 02.10.98 Fendac dichiara che pi che legittima l'aspirazione di Federquadri di pervenire ad una rappresentanza sindacale autonoma e a uno specifico contratto per i quadri.
Federquadri chiede la costituzione di un "nuovo soggetto sindacale" e la costituzione di un coordinamento quadri a livello Fendac. Tale coordinamento i cui componenti venivano eletti dai quadri doveva rappresentare l'organo di concertazione con la Associazione Dirigenti. Nell'Ottobre 1999 si stipulava la stesura definitiva del regolamento relativo a "Sezione Quadri", tale regolamento prevedeva tra le tante cose che la domanda di iscrizione a Fendac doveva essere proposta dalla Associazione Quadri, ed era prevista la doppia iscrizione.
CONTRARIAMENTE A QUANTO CONCORDATO E STIPULATO, FENDAC
"Accetta e promuove l'ingresso dei quadri attraverso una unica iscrizione, apre la sezione quadri, previsto che nei direttivi locali e federali alcuni esponenti dei quadri possano partecipare come osservatori. I QUADRI SONO CONSIDERATI SOCI ADERENTI E QUINDI NON POSSONO PARTECIPARE NE' ALL'ELETTORATO ATTIVO NE' AL PASSIVO.
* I quadri sono, pertanto, considerati "OSPITI" e secondo la Fendac si dà così concretezza al progetto di assorbimento con la previsione che quando i quadri iscritti a Fendac saranno almeno 20.000 si potrà ambire a trattare con Confommercio anche per conto dei quadri per potere arrivare ad un contratto specifico per la categoria. Nel frattempo, i quadri, pagando possono accedere ai Fondi e determinati servizi dei Dirigenti.
"Ricordo a chi legge che anche tramite Federquadri, o la CUQ, venivano offerti gli stessi servizi, a volte anche a condizioni migliori.
**Con un mio personale intervento ho cercato di trovare una equa soluzione parlandone con l'allora Presidente Fendac ma,
la risposta stata:"SE I QUADRI VOGLIONO ENTRARE IN FENDAC SI DEVONO ISCRIVERE ALLA NS. ASSOCIAZIONE E NON PIU' A FEDERQUADRI".
A noi non è rimasto altro che la delusione per avere riposto le aspettative nostre, e dei colleghi in persone che hanno dimostrato di volerci nella loro federazione solo perché avevano necessità di sopperire al calo dei loro iscritti e che nei fatti hanno dimostrato che il loro pensare non cambiato"i quadri sono subordinati ai dirigenti".

PER NON DIMENTICARE

Federquadri ha chiesto ai presidenti dei fondi di assistenza sanitaria di MANAGERITALIA Fasdac e Assidir di avere una offerta per iscrivere ad uno dei sopradetti fondi QUARANTA Quadri per i quali una azienda aveva firmato un accordo sindacale aziendale con la stessa FEDERQUADRI.
Nel ricordare che Manageritalia l'associazione dei dirigenti Commercio-turismo-servizi ed l'associazione che si considera titolata a rappresentare i quadri......
ECCO LA RISPOSTA

Il dr. Carrella "fasdac" per accedere, pagando, al ns. fondo
i quadri devono prima iscriversi alla ns. federazione.
Il dr.Pessina"assidir" dopo averci evidenziato che assidir era una compagnia di brokeraggio oggi,14.10.04 ci ha informati che purtroppo la risposta era quella del responsabile del fasdac anche per il suo fondo.
FEDERQUADRI NON SI E' CHIESTA QUANTI QUADRI DI QUELLA AZIENDA FOSSERO SUOI ISCRITTI, HA PENSATO ALLA OPPORTUNITA' DI OFFRIRE "AI QUADRI" QUALCHE COSA DI TANGIBILE.


In data 24 gennaio 2005 abbiamo ricevuto una e.mail dal coordinatore nazionale quadri Manageritalia sig. Giorgio Aldighieri alla quale sentiamo l'obbligo di rispondere in quanto non vogliamo passare dalla parte di chi ha torto.
La lettera inizia:"Leggo sul suo sito alcune note circa la ns. associazione che non corrispondono al vero, quantomeno non più" La lettera continua decantando la indipendenza dei quadri nell'ambito di Manageritalia,del diritto di voto che hanno per tutte le tematiche, ad esclusione per quelle relative al
contratto dei dirigenti.
CORRETTEZZA VORREBBE CHE LA LETTERA NON INIZIASSE CON UNA AFFERMAZIONE DI FALSITA', ANCHE SE SUBITO DOPO VIENE MITIGATA DAL "QUANTOMENO NON PIU'".
Per quanto concerne il proseguo della lettera, non ho alcuna difficoltà a credere quanto mi si scrive.
MA MI CHIEDO: Perché la ex Fendac ha voluto fare al suo interno una federazione di quadri quando gi esisteva Federquadri?? Non stato un modo di frammentare ulteriormente la categoria?? Perché i quadri devono essere iscritti alla associazione quadri di Manageritalia per, PAGANDO, poter accedere ai fondi di integrazione sanitaria?? E' così che Manageritalia si cura dei problemi dei quadri??
Troppe sarebbero le domande da porre, ma preferisco che siano i quadri stessi a porsele e cercare le risposte.





FEDERMANAGER
Abbiamo riprovato, qualche tempo dopo, a costituire la "CASA COMUNE" quadri/ dirigenti e assieme alle Federazioni componenti la CUQ il 19.04.2001 abbiamo sottoscritto con Federmanager(associazione dirigenti industria) un Protocollo d'Intesa che, tra le altre clausole riportava:
Le associazioni firmatarie si impegnano congiuntamente nei confronti delle Istituzioni per ottenere una normativa sulla rappresentanza sindacale che salvaguardi le categorie dei dirigenti e dei quadri.
Si impegnano a costituire, contestualmente,un comitato tecnico e uno politico al fine di:
Promuovere iniziative congiunte- Individuare forme,modalità e definire i costi per estendere ai quadri i servizi di Federmanager-
Individuare eventuali bisogni di consulenze tecniche dei quadri e trovare soluzioni a tali bisogni.
IL SOTTOSCRITTO, CHE E' SEMPRE STATO PRESENTE A TUTTE LE RIUNIONI, E' TESTIMONE DEL FATTO CHE I RAPPRESENTANTI DI FEDERMANAGER, CRITICANDO DURAMENTE QUELLO CHE FU IL COMPORTAMENTO DI FENDAC NEI NS. CONFRONTI,SI SONO COMPORTATI DA COLLEGHI CHE PERSEGUIVANO LO STESSO NS. FINE.
Su delega del Consiglio Nazionale Federquadri,
il 3 Aprile 2002 FEDERQUADRI sottoscrive con FEDERMANAGER
UN PATTO ASSOCIATIVO.
Le altre associazioni componenti la CUQ non hanno aderito alla firma in quanto avevano necessità di ulteriori assicurazioni.
***Ricordo che alla firma del patto si ribadiva da parte di Federquadri che la rappresentanza dei quadri nei confronti delle istituzioni era,anche dopo la firma del patto, della CUQ, e che il Presidente Federmanager aveva confermato che ci non creava alcun problema relativamente al patto sottoscritto.**
Nell'accordo compreso il punto nel quale si "dice".
FEDERMANAGER RICONOSCE IN FEDERQUADRI IL REFERENTE ASSOCIATIVO RELATIVO ALL'AREA QUADRI.
Passa qualche mese e Federmanager ci chiede se possiamo valutare la possibilità che un'altra federazione di quadri possa confluire in Federmanager.
Il Consiglio Nazionale d parere favorevole,riservandosi di valutare le condizioni di ingresso e quindi di approvarle.
La federazione quadri interessata ITALQUADRI, che scrive al
presidente di Federquadri ( A.Pini) chiedendo di sottoscrivere un patto di collaborazione (così lo chiama in quanto i sui iscritti non vogliono un patto associativo) nel quale chiede di poter avere la possibilità di fare proselitismo nelle aziende del gruppo di cui  Italquadri rappresenta la componente Telecom:Tale richiesta è la conseguenza dei contatti di Federmanager con i vertici del gruppo e **importantissimo** che noi eravamo e dovevamo essere i referenti per tutta l'area quadri.
Tale accordo NON E' MAI STATO PORTATO ALL'ATTENZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI FEDERQUADRI E QUINDI MAI SOTTOSCRITTO.
Con la scomparsa del Presidente di Federquadri, dicembre 2002,
la Federquadri si trovata nella necessità di avere un nuovo presidente per continuare il rapporto con Federmanager.
Il nuovo presidente ( ex vice presidente Ennio Bolzonella) negli incontri avuti con la dirigenza di Federmanager ha cercato di capire come stavano realmente le cose a fronte di illazioni, voci che informavano che l'associazione quadri Italquadri aveva, a ns.insaputa, firmato un patto con Federmanager.
La risposta stata che SI esisteva un patto, che era stato sottoscritto solo perchè autorizzato da Federquadri tramite il presidente A.Pini ( che ovviamente essendo venuto a mancare non poteva contestare tali affermazioni.)
Ma di autorizzazioni, accordi, o quant'altro sottoscritti dal vertice di Federquadri non mai stata trovata traccia o prodotto alcun documento.
Nel proseguo Federmanager ha continuato i suoi rapporti con Italquadri e ad un certo momento,in un incontro formale, ci ha detto che NOI FEDERQUADRI dovevamo confluire in Italquadri,in quanto Federmanager voleva un unico interlocutore per tutta l'area quadri, e se non ci stava bene eravamo liberi di recedere dal patto.
Senza scendere in sterile polemica relativamente ai successivi accadimenti, Vi informo che da un articolo di giornale del gennaio 2004 abbiamo appreso che Federmanager si è avvalsa della facoltà di recedere dal patto con noi sottoscritto,e che solo dopo abbiamo ricevuto una formale lettera, da parte della Presidenza di Federmanager, in tal senso.
ULTIMA CHICCA:
Federmanager, che aveva dichiarato che nulla ostava al fatto che la rappresentanza dei quadri fosse della CUQ, ora ha stoppato i contatti tra CUQ e CIDA in quanto i contatti dei quadri con Cida devono avvenire solo attraverso le federazioni della stessa.



 

CONFSAL

La Confsal la quarta,per numero di iscritti,federazione sindacale nazionale dopo la Triplice.
Cosiderato che molti anni or sono c'erano stati ottimi rapporti tra noi e Confsal, e che era stata sottoscritta una convenzione di adesione che poi non ha avuto più seguito( nè la ns. presidenza nè la loro conoscono le motivazioni), il sottoscritto ha ritenuto opportuno verificare se esistevano ancora le condizioni per un eventuale accordo che potesse permettere alla ns.associazione sindacale di poter rappresentare i quadri nei rapporti con le parti datorili.
Da subito CONFSAL ha dichiarato il suo interesse ma una volta conosciuti i settori nei quali siamo presenti CI HA INFORMATI CHE POTEVA RESTARE DI NS.COMPETENZA SOLO IL SETTORE COMMERCIO MENTRE I NS. COLLEGHI DEGLI ALTRI SETTORI DOVEVANO CONFLUIRE NELLE LORO FEDERAZIONI.
ABBIAMO FATTO NOTARE,PER ISCRITTO, CHE I QUADRI VOGLIONO UNA UNICA CASA, FATTA DI TANTE STANZE, MA CHE I QUADRI DEVONO ESSERE TUTTI INSIEME ANCHE SE CON RAPPRESENTANTI DIVERSI SECONDO I SETTORI, IN UN RAPPORTO DI INDIPENDENZA E INTERDIPENDENZA.
A TALE LETTERA, NONOSTANTE SOLLECITO, LA DIRIGENZA DI CONFSAL NON HA DATO RISPOSTA.

ORA STIAMO VALUTANDO ALTRI PERCORSI,SEMPRE E SOLO NELL'INTERESSE DELLA CATEGORIA, E QUANDO CI SARANNO NOVITA' SARA' NS. PREMURA RENDERVENE EDOTTI.

 

 

 

 

 

 

 


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INFORMAZIONI RELATIVE A CAUSE DI LAVORO


STRAORDINARI, LIMITI AL FORFAIT

La suprema Corte chiama in causa la Costituzione e il diritto a percepire una retribuzione equa.
Devono essere pagate le ore extra svolte oltre il massimo concordato.
I giudici in pi occasioni hanno accettato le clausole che garantiscono al dipendente il pagamento di un corrispettivo fisso
(mensile o annuale) a prescindere dall'effettiva effettuazione delle stesse da parte del lavoratore; MA hanno anche stabilito che qualora le ore straordinarie siano in misura maggiore del corrispettivo stabilito nella clausola, le ore eccedenti VANNO PAGATE CON UN COMPENSO MAGGIORATO QUALE LAVORO STRAORDINARIO.

 

SENTENZE

Oggetto : Dequalificazione Professionale:
Cass.Sez.Lav.14/11/2001 n.14199"Lavoro subordinato-Mansioni diverse da quelle dell'assunzione-Diritto del lavoratore allo svolgimento effettivo della propria prestazione -Sussistenza -Conseguenze-Danno professionale -Differenti tipologie"
Dall'art.2103c.c. si desume che sussiste il diritto del lavoratore all'effettivo svolgimento della propria prestazione professionale e CHE LA LESIONE DI TALE DIRITTO da parte del datore di lavoro costituisce inadempimento contrattuale e determina, oltre all'obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute, l'obbligo del RISARCIMENTO DEL DANNO DA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE. Tale danno pu assumere aspetti diversi in quanto può consistere sia nel danno patrimoniale derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità,sia nel pregiudizio subito per perdita di chance (ulteriori possibilità di guadagno) sia una lesione del diritto del lavoratore all'integrità fisica o, in generale alla salute ovvero alla immagine o alla vita di relazione.
E' compito del giudice accertare se in concreto il suddetto danno sussista, individuarne la specie e determinarne l'ammontare eventualmente procedendo anche ad una liquidazione in via equitativa.
ALCUNE SENTENZE HANNO ANCHE RAVVISATO NELLA DEQUALIFICAZIONE
UN DANNO ALLA PERSONALITA' MORALE DEL LAVORATORE ED ALLA SUA REPUTAZIONE
--danno che pur non avendo un diretto contenuto economico comunque risarcibile sul piano patrimoniale(Cass.16/12/92 n.13299).
IL DEMANSIONAMENTO NON SOLO VIOLA L'ART.2103 c.c. MA RIDONDA IN LESIONE DEL DIRITTO FONDAMENTALE ALLA LIBERA ESPLICAZIONE DELLA PERSONALITA' DEL LAVORATORE NEL LUOGO DI LAVORO, DETERMINANDO UN PREGIUDIZIO CHE INCIDE SULLA VITA PROFESSIONALE E DI RELAZIONE DELL'INTERESSATO, CON UNA INDUBBIA DIMENSIONE PATRIMONIALE CHE LO RENDE SUSCETTIBILE DI RISARCIMENTO E DI LIQUIDAZIONE ANCHE IN VIA EQUITATIVA.

 

SENTENZE
Oggetto:Scarso rendimento
Una sentenza della Corte di Cassazione
sez.Lavoro .Lo scarso rendimento deve poter essere dimostrato.Il datore di lavoro non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso, ma pure generato
dalla dimostrazione di un colpevole inadempimento degli obblighi contrattuali.**Relativamente agli informatori scientifici del farmaco:Il non raggiungimento del budget di zona non significa nulla. L'I.S. non può fare pressioni sul medico, che decide i farmaci da prescrivere secondo scienza e coscienza e NON come conseguenza della sollecitazione da parte delle aziende farmaceutiche poiché in tale caso si tratta di COMPARAGGIO punito dalla legge.
* SENTENZA
Oggetto: risarcimenti per mobbing
La Corte Costituzionale:risarcimenti per mobbing tra i crediti privilegiati. Sentenza 113 del 2004 dichiara parzialmente illegittimo l'art.2751-bis c.c.La Corte ha ritenuto
che al 1comma del 2751 debbano essere incluse anche le somme spettanti,al lavoratore subordinato,a titolo di risarcimento del danno conseguente ad un illegittimo demansionamento.
*SENTENZA
oggetto:mobbing - risarcimento equiparato alla malattia.
Tribunale di Pinerolo sent.119 del 2004"si stabilisce che il mobbing può essere risarcito come malattia" ed inoltre che la lesione da mobbing può essere assimilata alla inabilità temporanea parziale quale quella prevista per malattia.
Sempre la sentenza del tribunale ha stabilito che la liquidazione del danno in esame debba avvenire in termini equitativi in riferimento alla natura,all'intensit e alla durata della lesione portata al lavoratore.

 

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Licenziamenti: se non c' GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO
In aziende fino a 15 dipendenti: Non vi reintegrazione ma il giudice determina l'ammontare del risarcimento del danno da un minimo di 2,5 mensilità a 6 mensilità dell'ultima retribuzione.E' il datore di lavoro che sceglie se pagare il risarcimento o riassumere il lavoratore.
In aziende con pi di 15 dipendenti:
Il giudice ordina la reintegrazione e condanna al pagamento di una indennità ( non inferiore a 5 mensilità ) commisurata alla retribuzione dalla data del licenziamento a quella del reintegro ed inoltre, il datore di lavoro, deve pagare tutti i tributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento alla reintegrazione.
E' solo il lavoratore che può rinunciare alla reintegrazione in cambio di una indennità pari a 15 mensilità (vedi modalità ultimo comma art.1 legge 108/90
Tale trattamento non vale per DIRIGENTI, LAVORATORI DOMESTICI,LAVORATORI IN POSSESSO DEI REQUISITI PENSIONISTICI DI ANZIANITA' CHE NON HANNO OPTATO ,PER TEMPO E PER ISCRITTO, ALLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

Parliamo di ferie

Il diritto alle ferie retribuite, trova il suo primo riconoscimento legislativo in ordine di importanza, nell’art. 36 della Costituzione “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”.
La funzione assegnata alle ferie è quella di consentire il recupero delle energie psicofisiche e di permettere nel contempo la soddisfazione delle esigenze ricreative. Di conseguenza, dal momento che ognuno rimane libero di scegliere le modalità di godimento delle ferie, non è illegittimo lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o subordinata alle dipendenze di altri datori di lavoro, durante il periodo di ferie. Invece, sospende il decorso del periodo di ferie, la malattia ovvero l’infortunio occorso sia al lavoratore, che ad un suo figlio.
Per quanto riguarda la durata minima delle ferie, il nostro legislatore con il d.lgs. n. 66 del 2003 ha recepito la direttiva europea n. 93/104/CE stabilendo all’art. 10 che “… il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.” Interessante è sapere che le ferie maturano, come si dice, pro rata, cioè in maniera progressiva e proporzionale sulla base dei periodi di lavoro effettivo. Vanno equiparati al lavoro effettivo ai fini della maturazione delle ferie, anche il periodo di malattia, il congedo per maternità e i congedi parentali. Ugualmente devono computarsi i giorni di assemblea e quelli di permesso sindacale. Il periodo di ferie deve essere possibilmente continuativo, ma su espressa richiesta del lavoratore devono essere assegnate almeno due settimane di seguito.
Ai sensi dell’art. 2109 del codice civile, spetta all’imprenditore stabilire
, con un congruo preavviso, il periodo di godimento delle ferie. L’imprenditore deve però tenere conto degli interessi del prestatore di lavoro. Sul punto merita richiamare anche una sentenza della Corte di Cassazione (n. 13980 del 2000) che ha chiarito come “… l’imprenditore deve organizzare il periodo delle ferie in modo utile per le esigenze dell’impresa, ma non ingiustificatamente vessatorio nei confronti del lavoratore e dimentico delle legittime esigenze di questi.”. Il lavoratore che si assenti dal lavoro unilateralmente, adducendo come motivazione la fruizione delle ferie, incorre in un inadempimento di notevole importanza che può anche legittimare il licenziamento.
Il godimento del periodo minimo di ferie dal 2003 (quattro settimane all’anno), non può essere sostituito (nemmeno per i dirigenti) da una indennità economica. Anzi, è prevista una sanzione amministrativa per
il datore di lavoro che viola tale obbligo

SENTENZA

Licenziamento del lavoratore: le ferie devono essere autorizzate.

Per la Cassazione è legittimo il licenziamento del lavoratore motivato dall'assenza ingiustificata, oltre il limite previsto dal contratto di categoria, relativa a ferie non concordate e quindi non autorizzate formalmente dal proprio superiore. Le ferie sono "un evento dell'attività aziendale, che va coordinato con l'attività produttiva e, come tale, sono subordinate alla valutazione del datore di lavoro". (Girolamo Ceci)

 

Lavoro dirigenziale e demansionamento

Con due ordinanze datate rispettivamente 17.12.2007 e 04.02.2008 il Tribunale di Trento, prima in sede di procedimento ex art. 700 c.p.c. e poi in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. , si sofferma sul problema concernente la configurazione del rapporto di lavoro dirigenziale e sul relativo esercizio dello ius variandi datoriale.

Il caso, su cui si sono pronunciate le due ordinanze è il seguente: all’interno di un’azienda privata, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato una ridefinizione delle deleghe e dei poteri e ha aggiornato la posizione del Direttore Generale, assunto in qualità di lavoratore subordinato con qualifica di dirigente. Con tale delibera societaria si è provveduto quindi a ridurre i limiti di spesa in capo al Direttore stesso e a revocargli la rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio, prevedendo tra i suoi compiti di proposta al C.d.A. la “sola” predisposizione dei piani operativi per l’attività sociali, in sostituzione delle precedenti “linee generali di indirizzo strategico, organizzativo ed operativo della società e delle controllate”.

Per tali motivi, il Direttore lamentava in giudizio, la violazione dell’art. 2103 c.c. per illegittimo esercizio dello ius variandi.

Con il provvedimento ex art. 700 cpc è stata disposta la riassegnazione al ricorrente dei poteri ante delibera riconoscendosi il demansionamento, mentre con l’ordinanza successiva in sede di reclamo, si è capovolto il primo giudizio e si è revocato il provvedimento cautelare.

La vicenda suggerisce alcune riflessioni sui limiti dello ius viariandi all’interno del rapporto dirigenziale.

Com’è noto, lo ius variandi consiste, per definizione, nel potere di modifica delle mansioni del presentatore, con l’attribuzione di altre equivalenti. Pertanto, l’art. 2103 c.c. regola il potere del datore di adattare alle mutevoli esigenze aziendali il contenuto della prestazione lavorativa.

Al fine di valutare la sussistenza di un corretto esercizio dello ius variandi da parte del datore, non basta appurare che le nuove mansioni siano incluse nel livello contrattuale nel quale il lavoratore è inquadrato, essendo anche necessario accertare, sulla base del contenuto, della natura e delle modalità di svolgimento delle stesse, la loro equivalenza a quelle precedentemente assegnate, intesa come corrispondenza alla specifica competenza tecnica del prestatore, così da salvaguardare il suo livello professionale, sia nell’ambito sociale che nel settore in cui opera.

Concepita in tale ottica, per un consolidato orientamento giurisprudenziale, la tutela predisposta dall’art. 2103 c.c., essendo riferita al “prestatore di lavoro” subordinato, si applica anche alla categoria dei dirigenti. Ai fini dell’applicabilità di tale istituto, non ogni modificazione dal punto di vista quantitativo delle mansioni affidate al lavoratore è sufficiente ad integrarlo, dovendo invece farsi riferimento all’incidenza concreta della riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente, sulla sua collocazione nell’ambito aziendale, ed, in particolare, con riferimento, al dirigente anche la rilevazione del ruolo; inoltre, sono da considerarsi mansioni equivalenti solo nel caso in cui risulti tutelato il patrimonio professionale del lavoratore, nel senso che la nuova collocazione gli consenta di dinamica di valorizzazione della capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze.

La prima ordinanza in commento ha riscontrato pacificamente che i poteri e le deleghe facevano parte delle mansioni in capo al lavoratore e, perciò, la loro ridefinizione costituiva un’ipotesi di ius variandi illegittimo.

La seconda pronuncia, invece, ha diviso la figura del lavoratore in due parti, supponendolo legato alla società da un duplice vincolo giuridico: da una parte, una relazione di immedesimazione organica concernente i rapporti tra la società e i terzi, grazie alla quale gli atti compiuti dalla persona fisica che riveste la carica sociale, vale a dire quella di Direttore Generale, sono imputati direttamente alla società e, dall’altra, un rapporto di lavoro con qualifica dirigenziale intercorrente tra la società e l’investito della carica.

Tale divisione premetterebbe di legittimare l’operato della società in ragione del fatto che, nell’ipotesi di cui il C.d.A. assegna proprie prerogative ad altro organo della società, il rapporto che verrebbe direttamente segnato è quello di immedesimazione organica, e, pertanto, non sarebbe scalfito il rapporto di lavoro subordinato dirigenziale, in quanto deleghe e funzioni non rientrerebbero tra le mansioni del prestatore di lavoro.

Si tratta quest’ultima di una soluzione argomentativa raffinata ma forse troppo e dunque criticabile, poiché se non vengono qualificate come mansioni le deleghe che il Direttore Generale riceve dal CdA, allora, nella concretezza dei compiti, cosa rimane della mansione quale oggetto immediato del contratto di lavoro ?

 

Notizie utili a tutti  

**Con la sentenza n.238/2009 del 24.07.09, la CORTE COSTITUZIONALE ha dichiarato che la tariffa di Igiene Ambientale ( TIA ) che in molti comuni ha sostituito la TARSU, è un tributo e quindi non è possibile applicare allo stesso l'Imposta sul Valore Aggiunto ( IVA ).I contribuenti che hanno pagato le fatture TIA, nei comuni che la applicano in luogo della TARSU, comprensive di IVA, possono chiederne la restituzione presentando una istanza di rimborso. Il diritto di rimborso dell'IVA si prescrive nel termine decennale dal momento del pagamento. L'istanza di rimborso spedita  per raccomandata , serve anche a bloccare i termmini di prescrizione e deve essere inviata sia al Comune che all'Azienda che gestisce la TIA. Se il Comune non provvede al rimborso il contribuente si può rivolgere al giudice di pace se l'importo non supera i 2.582,28 euro, se li supera deve rivolgersi al Tribunale.  Se la cifra non supera 516,46 euro il contribuente può rappresentarsi da solo in giudizio, in caso contrario deve farsi assistere da un legale. All'istanza di rimborso allegare fotocopia delle fatture.

  ALCUNI QUESITI SULLE  MULTE.

I ricorsi si dovrebbero fare al Prefetto, in carta semplice con racc. a.r., ma i Prefetti oberati da ricorsi  non trovando il tempo per sentire l'utente entro i sessanta giorni (dopo i quali la multa raddoppia)  inviano l'ingiunzione a pagare.Quando la multa non supera i 516 euro si ricorre al giudice di pace e non serve avvocato.

Vediamo qualche esempio:

D.-in un giorno mi hanno fatto due multe per divieto di sosta nello stesso posto.

R.- si può fare una sola multa al giorno per divieto di sosta nello stesso posto (art.7 e 158 del CdS) la seconda multa può essere fatta solo dopo 24 ore.

 

D.- mi arrivato un verbale senza indicazione dell'ora in cui avrei commesso l'infrazione

R.- si tratta di un verbale illegittimo (art.383 DPR 495/1992)

D.- un ausiliario mi ha fatto la multa per essere passato col rosso.

R.- non può farla (legge 488/1999)-si fa ricorso al giudice di pace e si vince.

D.-un vigile mi ha fatto la multa perché mi ero fermato con il motore acceso in corrispondenza di un divieto di sosta- Ma rimanendo al posto di guida in attesa di mia moglie che era scesa per fare un acquisto.

R.- La Corte di Cassazione (sent. N.18257/2006)ha stabilito che non si può multare per divieto di sosta chi rimane momentaneamente fermo e al posto di guida con il motore acceso.

 

DETRAZIONI FISCALI

  sulle  spese sostenute entro il 31 dic. 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale  o interregionale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche spetterà una  detrazione dell'imposta lorda  nella misura del 19% per un importo delle spese non superiore a 250 euro ( comma 309 legge 244/2007)

  ATTENZIONE: gli elettrodomestici consumano energia anche in stad-by.

Dal 1/1/2010 gli elettrodomestici in vendita saranno di classe A o inferiori.- Non saranno pi in vendita lampadine ad incandescenza ( si venderanno solo lampadine a basso consumo).

 

 INCESSANTI LE LITI NEI NEGOZI

In tutti i casi fa fede soltanto il prezzo esposto, anche se non stato aggiornato per errore (D.L.vo n.114/1998 e art. 1336 c.c.)

Se nei bar non esposto il prezzo delle consumazioni al tavolo, il consumatore ha diritto di pagare il prezzo della consumazione al banco (L.n.287/1991):

Responsabile del prodotto difettoso sempre il venditore.( D.L.vo 206/2005)

Quando un prodotto difettoso viene sostituito con un buono (accettato dal compratore) il buono dovrebbe avere validità annuale (art.2955 c.c.):

NON ESISTE IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO PER CHI ACQUISTA  UN PRODOTTO IN UN NEGOZIO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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RIPARTIZIONE SPESE CONDOMINIALI

 

Art.1123 C.C.

Le spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (c.c.1101).

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in maniera diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.

Il contributo alla spesa per un servizio comune destinato ad essere fruito in maniera diversa dai singoli condomini deve essere ripartito in proporzione all’utilizzazione di esso e non ai millesimi, come avviene invece per il riscaldamento. Eventuali deroghe ai criteri stabiliti dai commi 1-2-3 dell’art. 1123 possono essere derogati da una convenzione sottoscritta da tutti i condomini o da una delibera assembleare presa con l’unanimità dei consensi dei partecipanti al condominio.

 

ILLUMINAZIONE DELLE SCALE

Le spese relative non configurano spese per la conservazione delle parti comuni, bensì spese utili a permettere ai condomini più confortevole uso o godimento delle cose comuni e quindi i condomini sono tenuti a contribuire

 tutti in base ai millesimi come disposto dall’art.1123 c.c., cioè in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno salvo diversa convenzione.

 

PULIZIA SCALE

La pulizia scale è da configurare come spese di manutenzione. La spesa va ripartita in base all’art. 1124 c.c, e cioè per metà in ragione del valore dei singoli piani e l’altra metà in misura proporzionale all’altezza dei piani dal suolo.

IL PROPRIETARIO DELL’APPARTAMENTO AL PIANO TERRA E’ ESENTE DALLA SPESA IN QUANTO NON USA LE SCALE.

 

SPESE PER ACQUA POTABILE

Le spese vanno ripartite per millesimi solo se questo criterio è stabilito dal regolamento contrattuale di condominio.

Diversamente e in mancanza dei contatori individuali è più corretta la ripartizione in base al numero di abitanti effettivi.

 

ANDRONE

Pulizia, manutenzione e ripristino androne – le spese vanno ripartite in quote millesimali fra i soli condomini che usano l’androne.

 

SPURGO FOSSA BIOLOGICA

Le spese vanno ripartite fra tutti i condomini per millesimi di comproprietà-

 

IMBIANCATURA DELLE PARETI E SOFFITTI DELLE SCALE

Le spese vanno ripartite fra i condomini utenti della scala, per metà in ragione dei millesimi di comproprietà e per metà in ragione dell’altezza del piano, a norma dell’art.1124 c.c.

 

CITOFONI

Le spese vanno ripartite in parti eguali.

 

GIARDINO CONDOMINIALE

La spesa di manutenzione ordinaria del giardino attiene alla fornitura di un servizio comune e quindi va ripartita tra tutti secondo le tabelle millesimali.

 

   CRITERIO PER LA COSTRUZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI.

 

Listino prezzi di vendita iniziali di tutte le unità immobiliari (o calcolo del valore in base alla rendita catastale o con l’accordo di tutti la stima del valore attuale fatta da un professionista estraneo ai condomini).

Sommati i valori di stima dei singoli appartamenti e delle pertinenze otteniamo il valore dell’immobile.

Mille diviso il valore dell’immobile (1000: X) si ottiene un coefficiente che moltiplicato per il prezzo di vendita (iniziale) di ogni unità immobiliare dà la quota millesimale di ogni appartamento.

 

 

 

Norme tratte da:

Codice civile-

 Testo di Francesco Tamburino “Tutto sulla ripartizione delle spese di condominio”

Testo di Gabriele De Paola “ Il Condominio”.

 

 

 




 

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Intervento di Ennio Bolzonella, vice presidente della Federquadri, al Convegno Federmanger tenutosi lottobre scorso.

Invito A Quadri, Dirigenti ed  Alte Professionalit

 A Voi tutti porto il saluto del Presidente di Federquadri, dr. Alberto Pini, non presente per motivi di salute.

Rivolgo poi il mio benvenuto agli illustri ospiti, ospiti che sono i nostri rappresentanti in seno alle istituzioni  perch da noi votati e quindi portatori delle nostre istanze e dei nostri bisogni.

La platea che oggi qui presente rappresenta il mondo delle alte professionalit , infatti, composta

da dirigenti, quadri e liberi professionisti; sono persone che vivono i valori della conoscenza, della professionalit, del merito, rappresentano il cervello delle aziende, sono il fulcro su cui poggia il progresso economico del nostro Paese. Sono persone abituate a lavorare per obiettivi e a valutare o ad essere valutate in base ai risultati. Sono persone che vogliono mettere a disposizione della nostra societ le loro capacit professionali, persone che non vogliono essere semplici spettatori, ma attori compartecipi delle scelte socio-politiche e delle loro attuazioni.

Il bagaglio di conoscenze, professionalit, esperienza da esse rappresentato un patrimonio che fa parte di quei beni intangibili che hanno concorso a fare grande lItalia e che il potere politico ha il dovere di utilizzare nellinteresse di tutta la societ. Infine,anche se non rientra nei temi di cui tratteremo oggi, quando  rientrerete nello vostre sedi politiche, Vi invito a ricordare ai Vostri colleghi che la legge 190 del 1985 (quella che ha dato vita giuridicamente ai Quadri) nel 2003 diventa maggiorenne, compie 18 anni, ed i Quadri non hanno ancora visto riconosciuto il loro diritto di farsi rappresentare dalle loro associazioni di categoria; questo un bisogno che possiamo chiamare collettivo ed il cui soddisfacimento non comporta uscite finanziarie: sufficiente la volont politica di dare ai quadri ci che le altre categorie di lavoratori hanno gi.

Termino questo mio intervento con laugurio che questo incontro sia foriero di ulteriori confronti, assicurandoVi la disponibilit della mia Federazione a lavorare con tutti Voi per lo sviluppo socio- economico del paese.

 Ennio Bolzonella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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