ALLEGATO "A" AL N.41222/2978 DI REPERTORIO.
STATUTO

TITOLO I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI
Art. 1) E' costituta l'associazione sindacale denominata
"FEDERAZIONE NAZIONALE QUADRI - FEDERQUADRI"
con sede in Milano, Via Elba n. 10 già Via Gentilino n. 9, durata illimitata e senza fini di lucro.
Art. 2) La "FEDERQUADRI" e' un'associazione sindacale autonoma, democratica, apartitica ed ha per scopo la tutela degli interessi legittimi dei quadri e la loro aggregazione per un rapporto armonico tra le parti sociali.
Nell'ambito di questi scopi la "FEDERQUADRI" si propone di:
- tutelare gli interessi legittimi collettivi ed individuali dei quadri e di rappresentarli nelle trattative sindacali anche a livello aziendale, nella stipulazione e modifica dei contratti collettivi ed accordi di lavoro in tutte le sedi nazionali ed internazionali;
- esercitare tutte quelle funzioni che ad essa siano state o venissero demandate in virtu' di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorita';
- tutelare i quadri nel campo specifico della assistenza e previdenza;
- promuovere e collaborare ad adeguamenti legislativi finalizzati alla valorizzazione della categoria;
- interagire con altre organizzazioni nazionali od internazionali aventi analoghe finalita';
- assumere ogni iniziativa per valorizzare la categoria dei quadri, per potenziare la solidarieta' tra di essi e per coordinare l'azione delle associazioni federate;
- promuovere la collaborazione, il confronto, la solidarieta' e lo scambio di esperienze e di informazioni con organizzazioni ed istituzioni al fine di perseguire in comune finalita' di progresso e di sviluppo;
- promuovere ricerche e studi, dibattiti ed incontri su temi economici, giuridici, sociali e di generale interesse nazionale ed internazionale.
Art. 3) Per il raggiungimento delle finalita' di cui sopra la "FEDERQUADRI" puo' costituire, partecipare o contribuire ad istituti specializzati.

TITOLO II
ASSOCIATI - QUOTA ASSOCIATIVA
Art. 4) Possono far parte della Federazione tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro subordinato in Aziende ed Enti sia pubblici che privati operanti in qualsiasi localita' del territorio nazionale od extranazionale.
Requisito indispensabile per l'iscrizione alla Federazione e' che colui che richiede l'iscrizione sia inquadrato nella categoria dei quadri ai sensi del I^ comma dell'art. 2 della legge 13 maggio 1985 n. 190, che recita: "La categoria dei quadri e' costituita da prestatori di lavoro subordinato, che pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti svolgono funzioni a carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa".
Possono far parte della Federazione coloro che, pur inquadrati nella categoria impiegatizia, non avendo ricevuto la qualificazione di quadro, dichiarino, sotto la propria responsabilita', di avere i requisiti professionali di appartenenza alla categoria dei quadri in base al disposto della succitata legge.
Possono far parte della Federazione quadri in quiescenza o quadri disoccupati.
Possono aderire alla Federazione Associazioni di quadri in qualita' di Associazioni Federate Esterne di cui all'art. 9.
Art. 5) L'iscrizione alla Federazione comporta l'obbligo di osservare il presente statuto e le deliberazioni che in base ad esso vengono adottate dagli organi sociali della Federazione - ed impegna l'associato a tutti gli effetti di legge.
Art. 6) La qualita' di associato si perde per:
- perdita dei requisiti in base ai quali e' avvenuta l'ammissione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- espulsione deliberata dal Consiglio Nazionale per indegnita' (gravi motivi morali o disciplinari);
- dimissioni.
Le dimissioni non interrompono il pagamento della quota associativa dell'anno in corso.
Art. 7) L'importo delle quote associative annuali e' deliberato dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, e puo' essere differenziato per le varie categorie di soci.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - STRUTTURA - ORGANI SOCIALI
Art. 8) La "FEDERQUADRI" e' aperta ai quadri sia pubblici che privati, in modo diretto in ASSOCIAZIONI FEDERATE INTERNE o indiretto consentendo l'adesione di ASSOCIAZIONI FEDERATE ESTERNE.
ASSOCIAZIONI FEDERATE ESTERNE
Art. 9) Le Associazioni dei Quadri locali o nazionali, che intendano aderire alla "FEDERQUADRI", devono presentare domanda al Consiglio Nazionale. La domanda deve essere accompagnata dallo statuto dell'associazione e dall'elenco nominativo delle cariche sociali e degli iscritti. Il Consiglio Nazionale decide sull'accoglimento o meno della domanda. Le Associazioni Federate versano alla "FEDERQUADRI" un contributo annuo in ragione dei propri iscritti.
La misura dei contributi e le modalita' dei versamenti sono, di volta in volta, stabilite dal Consiglio Nazionale "FEDERQUADRI".
Le Associazioni Federate perdono la loro adesione:
- per morosita', dichiarata dal Consiglio Nazionale;
- per recesso;
- per espulsione deliberata dal Consiglio Nazionale.
La designazione del o dei rappresentanti delle Associazioni Federate nei confronti della "FEDERQUADRI", e' di competenza dell'Associazione Federata.
Le Associazioni Federate non partecipano all'Assemblea Nazionale "FEDERQUADRI" ma i loro rappresentanti sono invitati, come osservatori, alla suddetta assemblea.
I rapporti con i rappresentanti delle Associazioni Federate sono di competenza del Consiglio Nazionale.
Le Associazioni Federate hanno l'obbligo di comunicare per la verifica alla Segreteria "FEDERQUADRI" le variazioni dello statuto e dei loro organi sociali nel termine di 30 (trenta) giorni dalla avvenuta variazione. Sono, inoltre, tenute a comunicare, all'inizio di ogni anno, il numero dei loro iscritti.
Il pagamento del contributo annuale per l'anno in corso e' obbligatorio anche nel caso di recesso o di espulsione.
Le Associazioni Federate hanno autonomia nella tutela dei loro particolari interessi, nel quadro delle indicazioni generali della "FEDERQUADRI". I problemi di carattere generale sono di competenza esclusiva della "FEDERQUADRI". In caso di mancata osservanza delle norme del presente statuto o di indegnita', la "FEDERQUADRI" puo' adottare, a seconda della gravita' del caso, a carico delle Associazioni Federate, i seguenti provvedimenti:
- richiamo scritto formulato dal Presidente "FEDERQUADRI";
- espulsione deliberata dal Consiglio Nazionale.
ASSOCIAZIONI FEDERATE INTERNE
Art. 10) Le Associazioni Federate Interne sono costituite dal Consiglio Nazionale che stabilisce con apposito regolamento interno i criteri di appartenenza e la loro organizzazione.
In ogni caso l'organizzazione settoriale ha esclusiva rilevanza interna ed ai dirigenti nazionali e/o periferici dei singoli settori non sono attribuiti poteri di rappresentanza della Federazione nei confronti di terzi.
Nella fase transitoria la "FEDERQUADRI" gestisce direttamente le Associazioni Federate Interne, con struttura facente riferimento alle unita' sindacali di base.
Si costituiranno, ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunita' e/o la possibilita', unita' sindacali di coordinamento delle unita' sindacali di base.
L'UNITA' SINDACALE DI BASE e' costituita dalle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero dalle rappresentanze degli iscritti presso le singole unita' di lavoro comunque denominate che abbiano avuto il riconoscimento dalla "FEDERQUADRI".
L'unita' sindacale di base si costituisce mediante assemblea che elegge gli organi sociali.
Gli organi sociali sono:
- l'assemblea degli iscritti
- il Segretario
- il Consiglio Sindacale, se compatibile con la consistenza numerica della unita' sindacale di base.
Il Segretario eletto comunica, per iscritto, alla "FEDERQUADRI" l'avvenuta costituzione dell'unita' sindacale di base, indicando i nominativi dei membri del Consiglio Sindacale, se costituito, e degli iscritti "FEDERQUADRI" dell'unita' stessa.
Nel caso di silenzio della "FEDERQUADRI", decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'unita' sindacale di base s'intende formalmente costituita.
Gli organi sociali, Segretario e Consiglio Sindacale, restano in carica per due anni.
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Art. 11) L'organizzazione territoriale e' strutturata in sezioni a livello provinciale e regionale.
Gli organi previsti sono:
- l'assemblea degli iscritti
- la Giunta Esecutiva
- il Segretario.
Segretario e Giunta restano in carica per 3 anni.
Attribuzioni e compiti sono definiti dal Consiglio Nazionale con apposito regolamento.
Art. 12) L'ordinamento interno della Federazione e' basato sul principio della piu' ampia democrazia con l'applicazione delle norme contemplate negli articoli seguenti.
Art. 13) Ogni iscritto partecipa in eguaglianza di diritti e di doveri alla formazione delle delibere associative (assembleari).
Art. 14) Gli organi della Federazione sono:
- L'ASSEMBLEA NAZIONALE
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
- IL PRESIDENTE
- IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 15) Tutte le cariche sono triennali ed e' consentita la rieleggibilita'.
Art. 16) I componenti di ogni organo sociale decadono dalla carica oltre che per i motivi indicati all'art. 6, anche per assenze senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive. La decadenza deve essere deliberata dal Consiglio Nazionale su specifica proposta all'ordine del giorno.
ASSEMBLEA NAZIONALE
Art. 17) L'assemblea e' costituita da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa e puo' essere ordinaria o straordinaria.
L'ASSEMBLEA ORDINARIA:
- determina l'indirizzo generale della Federazione esprimendo pareri, formulando e deliberando sulla relazione del Presidente relativa all'attivita' svolta nel periodo precedente e su tutte le questioni poste all'ordine del giorno che possono riguardare direttamente o indirettamente la Federazione e la categoria;
- approva i bilanci consuntivi;
- determina la misura e le modalita' di pagamento della quota associativa;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, i Revisori dei Conti ed i Probiviri.
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA:
- delibera sulle modifiche dello statuto della Federazione;
- delibera l'eventuale scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio previa nomina di uno o piu' liquidatori.
Art. 18) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta ogni tre anni, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Consiglio Nazionale o il Presidente od almeno un quinto degli iscritti.
Art. 19) L'assemblea straordinaria deve essere convocata quando lo richiede il Consiglio Nazionale a maggioranza dei due terzi dei componenti in carica o su richiesta motivata da parte di almeno un quinto degli iscritti.
Art. 20) L'Assemblea Nazionale (ordinaria e straordinaria) e' convocata dal Presidente mediante avviso da spedirsi almeno quaranta giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, dell'ora e della data fissati per la riunione dell'assemblea in prima ed in seconda convocazione.
L'assemblea e' convocata presso la sede della Federazione o in altro luogo a giudizio del Presidente.
E' data facolta' al Presidente, sentito il Consiglio Nazionale, di prorogare, di non oltre sei mesi il termine di convocazione dell'assemblea ordinaria di cui all'art. 18, per imprevedibili difficolta' sopraggiunte.
Art. 21) L'assemblea ordinaria e' validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21, comma 1-2-3, del Codice Civile che qui di seguito riportiamo:
"Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la meta' degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilita' gli amministratori non hanno voto."
L'assemblea straordinaria per modificare lo statuto e' validamente costituita con la presenza di almeno il 25% (venticinque per cento) degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
L'assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della Federazione, la devoluzione del patrimonio e la nomina dei liquidatori, e' validamente costituita con la presenza di almeno il 20% (venti per cento) degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
La validita' di costituzione dell'assemblea e' accertata dalla Commissione per la verifica dei poteri; la Commissione e' eletta dall'assemblea.
Art. 22) L'assemblea delibera con voto palese; le votazioni concernenti le cariche sociali sono a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, ogni associato potra' essere portatore, al massimo, di venti deleghe.
Detto numero di venti deleghe puo' essere modificato dal Consiglio Nazionale con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti in carica; nell'avviso di convocazione delle assemblee dovra' essere specificata la deroga di cui sopra con l'indicazione del numero delle deleghe ammesse.
Art. 23) L'assemblea elegge il suo Presidente, la Commissione Verifica Poteri e, se necessario, la Commissione Elettorale. Il Presidente nomina il Segretario della riunione che ha il compito di redigere il verbale. Il verbale deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Art. 24) Il Consiglio Direttivo Nazionale e' composto da undici membri eletti dall'Assemblea Nazionale.
Il Consiglio e' regolarmente costituto quando siano presenti sei Consiglieri.
Ciascun Consigliere puo' essere portatore di una sola delega.
Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi in cui e' prevista una diversa maggioranza.
In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo Nazionale e' convocato e presieduto dal Presidente della Federazione.
Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi, straordinariamente quando il Presidente o i Revisori dei Conti lo ritengano opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti in carica.
I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Nella prima seduta successiva all'assemblea che ha nominato il Consiglio, lo stesso e' convocato e presieduto dal Consigliere piu' anziano per eta'.
Sempre nella prima seduta viene eletto, tra i Consiglieri, il Presidente ed un Vice Presidente. Alle riunioni del Consiglio hanno facolta di partecipare, senza diritto al voto, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti che possono far verbalizzare loro dichiarazioni attinenti al loro mandato.
Il Consiglio e' convocato a cura del Presidente mediante lettera spedita almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la seduta.
La lettera di convocazione dovra' indicare localita', giorno, ora ed ordine del giorno. Dovra' inoltre essere trasmessa tempestivamente ad ogni Consigliere una congrua documentazione per una corretta comprensione degli argomenti sui quali e' chiamato a discutere e deliberare.
Il Presidente, quando ne sia richiesto da almeno due Consiglieri, ha l'obbligo di inserire nell'ordine del giorno della piu' vicina seduta gli argomenti da essi indicati.
Il Consiglio di volta in volta nomina un Segretario che redige il verbale delle sedute. I verbali firmati dal Presidente e dal Segretario sono trascritti sul libro verbali a cura del Presidente e vidimati inizialmente e annualmente.
I libri verbali sono custoditi a cura del Presidente presso la sede sociale.
Art. 25) I compiti del Consiglio Direttivo Nazionale sono:
1 - attuare le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
2 - promuovere iniziative finalizzate all'attuazione degli scopi sociali;
3 - rappresentare la categoria e la Federazione nelle trattative sindacali ed in ogni altra sede, nominando delegazioni per la stipulazione dei Contratti Collettivi Nazionali;
4 - deliberare o revocare l'adesione o l'affiliazione alla Federazione di Associazioni, Sindacati o altri organismi che abbiano scopi affini a quelli della Federazione stessa;
5 - deliberare l'adesione o la revoca dell'adesione della Federazione ad organizzazioni similari che garantiscano la comune identita' di principi e di azione: la proposta dovra' figurare esplicitamente all'ordine del giorno e la delibera conseguente dovra' essere approvata a maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti del Consiglio;
6 - eleggere, nel proprio seno, il presidente ed il Vice Presidente;
7 - nominare il Segretario Amministrativo Tesoriere;
8 - nominare i Segretari Sindacali di settore;
9 - istituire nuove Segreterie per coordinare funzioni emergenti;
10 - conferire incarichi particolari, per attivita' utili al perseguimento degli scopi sociali, anche a persone estranee alla Federazione, delimitandone i compiti e fissandone gli emolumenti;
11 - nominare Commissioni di lavoro, con particolari compiti di studio e di ricerca prepositivi all'attivita' del Consiglio Direttivo.
Di queste Commissioni puo' farne parte ogni aderente alla Federazione; dovranno, in ogni caso, essere presiedute da un componente, che avra' un sostituto, entrambi membri del Consiglio Direttivo;
12 - nominare delegati a rappresentare la Federazione nelle assemblee o in altre sedi presso altre organizzazioni o Enti nazionali ed internazionali ai quali la Federazione o abbia aderito o abbia titolo o interesse a partecipare. Tale mandato comporta l'obbligo per i delegati di attenersi alle direttive ricevute e di rendere conto periodicamente, per iscritto, del loro operato;
13 - deliberare la nomina a socio onorario di persone particolarmente meritevoli nei confronti della Federazione;
14 - decidere in via definitiva sui ricorsi avverso l'iscrizione di nuovi soci;
15 - decidere in via definita, a maggioranza dei due terzi dei presenti, sui ricorsi avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri;
16 - cooptare nuovi Consiglieri in sostituzione di dimissionari o decaduti. La proposta deve figurare all'ordine del giorno del Consiglio che deliberera' a maggioranza dei due terzi dei componenti;
17 - deliberare la decadenza da qualsiasi carica di nomina consiliare a seguito di mozione di sfiducia approvata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica;
18 - proporre la misura e le modalita' di pagamento delle quote associative per la successiva approvazione dell'assemblea;
19 - deliberare in merito alle relazioni ed al bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
20 - approvare i rendiconti annuali delle entrate e delle spese entro il primo trimestre dell'esercizio seguente;
21 - approvare annualmente il budget di spesa, verificarne l'andamento in relazione alla disponibilita' finanziaria deliberando eventuali modifiche;
22 - deliberare in merito alla gestione economico-finanziaria della Federazione e del patrimonio sociale conferendo le deleghe eventuali;
23 - controllare la gestione della spesa riservandosi l'approvazione preventiva dell'assunzione di qualsiasi onere finanziario oltre quelli gia' previsti e deliberati in sede di bilancio preventivo;
24 - definire ed approvare in sede di budget annuale eventuali compensi per le cariche sociali, le modalita' di corresponsione degli stessi e dei rimborsi spese;
25 - ratificare gli atti urgenti compiuti dal Presidente;
26 - garantire la liberta' di accesso agli organi della stampa della Federazione a tutti i membri del Consiglio e, con apposito regolamento, a tutte le componenti della Federazione;
27 - deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti, le norme di attuazione dello statuto e le loro eventuali modifiche, previa tempestiva informazione ai Consiglieri;
28 - proporre all'assemblea eventuali modifiche delle norme statutarie;
29 - disporre l'organizzazione dei servizi della Federazione provvedendo all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, fissandone le relative retribuzioni.
IL PRESIDENTE
Art. 26) Il Presidente e' eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale, tra i suoi membri, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti a votazione segreta. Dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
Egli ha la rappresentanza legale della Federazione nei confronti degli iscritti, dei terzi ed in giudizio.
Convoca e presiede il Consiglio Nazionale. Attua quanto demandatogli dallo statuto e dal Consiglio Nazionale, impartendo le conseguenti direttive di governo della Federazione.
Cura l'attuazione delle decisioni della Giunta Esecutiva impartendo le conseguenti direttive di governo della Federazione.
Stipula, assistito dal Vice Presidente, contratti collettivi nazionali subordinati per la loro efficacia alla ratifica del Consiglio Direttivo.
Art. 27) In caso di particolare urgenza e grave pregiudizio della Federazione, il Presidente, sentito il Vice Presidente, puo' esercitare i poteri del Consiglio.
Entro trenta giorni il Consiglio Nazionale appositamente convocato dovra' procedere alla ratifica degli atti compiuti, previa tempestiva informazione ai consiglieri.
Art. 28) In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
In caso in cui il Presidente fosse impedito in via continuativa ad esercitare il proprio mandato, il Consiglio, dichiarandolo decaduto con delibera presa a maggioranza dei due terzi dei presenti, procedera' alla nomina di un nuovo Presidente.
L'ordine del giorno dovra' riportare specificatamente la proposta di decadenza e di nomina.
VICE PRESIDENTE
Art. 29) Il Vice Presidente coadiuva il Presidente il quale puo' delegargli incarichi di sua competenza.
In caso di impedimento del Presidente o del Segretario Amministrativo Tesoriere, firma gli ordinativi di incasso e quelli di pagamento.
PRESIDENTE ONORARIO
Art. 30) Il Consiglio Direttivo puo' eleggere un Presidente Onorario al riconoscimento dei meriti acquisiti verso la Federazione.
La durata dell'incarico e' triennale e puo' essere riconfermato.
Il Presidente Onorario partecipa di diritto alle Assemblee Nazionali e, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo nel verbale del quale saranno riportati i suoi interventi e sue eventuali dichiarazioni.
Il Consiglio nel budget annuo prevedera' eventuali compensi e rimborso spese al pari delle altre cariche.
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO TESORIERE
Art. 31) Il Segretario Amministrativo Tesoriere e' nominato dal Consiglio Direttivo anche tra persone non iscritte ed estranee alla Federazione.
Egli e' responsabile della funzione amministrativa nell'ambito delle deliberazioni del Consiglio. Predispone, congiuntamente con il Presidente, i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale. Congiuntamente con il Presidente della Federazione firma gli ordinativi di incasso e di pagamento.
Ha la completa responsabilita' del rispetto delle norme fiscali vigenti.
REVISORI DEI CONTI
Art. 32) Il Collegio dei Revisori dei Conti e' costituito da tre Revisori effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea.
I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio.
I Revisori dei Conti rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Collegio nomina il suo Presidente tra i membri effettivi.
I Revisori dei Conti vigilano sulla gestione economica e finanziaria della Federazione eseguendo, anche individualmente, verifiche di cassa e contabili e ne riferiscono al Consiglio. Esaminano i bilanci consuntivi e preventivi della Federazione e redigono le relazioni per l'assemblea e per il Consiglio.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 33) Il Collegio dei Probiviri e' costituito da tre membri effettivi e due membri supplenti eletti dall'assemblea.
Il Collegio nomina il suo Presidente tra i membri effettivi.
I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Al Collegio e' demandata, da parte del Consiglio Nazionale con voto di invio preso a maggioranza dei suoi componenti, ogni decisione in caso di controversia tra gli iscritti o fra gli stessi e gli organi della Federazione, sulla quale, sentite tutte le parti, si pronuncia a maggioranza con decisione motivata, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.
Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri e' ammesso, entro trenta giorni dalla notifica della decisione alle parti, ricorso al Consiglio nazionale che decide in via definitiva.
- Analoga a quanto sopra previsto e' la procedura per l'accertamento e il conseguente provvedimento a carico di qualsiasi iscritto, nel caso di deferimento per indegnita' (gravi motivi morali o disciplinari).
Il Collegio dei Probiviri e quindi il Consiglio Direttivo in sede di appello, possono erogare le seguenti sanzioni disciplinari: deplorazione scritta, sospensione sino ad un anno, espulsione dalla Federazione.
PATRIMONIO SOCIALE
_Art. 34) Il patrimonio sociale e' formato: dalle eccedenze annue di bilancio, dal fondo di garanzia, dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti o donazioni accettati dal Consiglio Direttivo, vengano in proprieta' della Federazione. Ogni anno dovra' farsi regolare inventario del patrimonio sociale da conservarsi in apposito libro.
RENDICONTO
Art. 35) L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Segretario Amministrativo Tesoriere ed i Revisori dei Conti dovranno redigere, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, il rendiconto e le relazioni che dovranno essere depositati presso la sede sociale, a disposizione dei soci che ne facciano richiesta al Presidente.
Ogni tre anni il Consiglio Direttivo predisporra' una relazione ed un rendiconto consolidato dei tre anni precedenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale.
FONDO DI GARANZIA
Art. 36) Il Fondo di Garanzia, nell'entita' che sara' fissata dall'Assemblea Nazionale Ordinaria, sara' alimentato dall'accumulo degli interessi maturati sui capitale cosi' esposti a riserva di garanzia dedotte le spese di gestione.
La gestione del fondo di garanzia e' riservata esclusivamente al Consiglio Direttivo.
Il Segretario Amministrativo Tesoriere, a firma congiunta con il Presidente, provvedera' ad eseguire le indicazioni ricevute.
L'utilizzo delle somme del Fondo e' previsto solo per la tutela degli amministratori dalla costituzione della Federazione in poi.
FONDO DI RISERVA
Art. 37) Viene costituito un Fondo di Riserva per far fronte a casi e situazioni eccezionali non altrimenti gestibili.
L'utilizzo di somme del Fondo di Riserva dovra' essere deciso dal Consiglio, con votazione palese a maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE
Art. 38) La delibera di scioglimento della Federazione deve contemplare la nomina di uno o piu' liquidatori ed i relativi poteri, nonche' la destinazione del patrimonio sociale.
Art. 39) Quando nel Consiglio venga a ridursi, per qualsiasi ragione, il numero dei componenti, la sostituzione sara' effettuata per cooptazione.
Coloro che vengono nominati nel corso del triennio di durata delle cariche, decadono dalle cariche stesse al momento della scadenza del mandato di tutti gli altri componenti.
Art. 40) Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rifermento alle norme di legge vigenti in materia ed in particolare, per quanto applicabili, alle disposizioni contenute nel Codice Civile nei riguardi delle associazioni.
F.to: ACCONCIA ERMENEGILDO
F.to: SERGIO LUPPI (L.S.)

 

 

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